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Dal Pnrr 50 milioni per restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale

Quasi 50 milioni di euro destinati a preservare i valori dei paesaggi rurali storici, nonché a promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.

A tanto ammonta la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico finalizzato a dare attuazione all’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” attraverso il piano di ripresa Next Generation EU.

Nello specifico, la misura è volta a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà di soggetti privati e del terzo settore o a vario titolo da questi detenuti, per garantire che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico.

Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno dell’avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento:

  1. edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (ad esempio mulini ad acqua o a vento, frantoi), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
  2. strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);
  3. elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (ad esempio cappelle, chiese rurali, edicole votive), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali.

I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.

Non sono ammissibili operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.

Per tutte le suddette tipologie di architettura rurale è richiesto:

  • che sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii

ovvero

  • che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.

I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo e previamente stabilito sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. In ogni caso, l’intervento (mediante le necessarie comunicazioni relative all’inizio dei lavori) dovrà essere avviato entro il 30 giugno 2023 e concluso entro il 31 dicembre 2025 con attestato da certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo.

Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a 48.024.154,14 euro a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.

Il contributo, che sarà erogato secondo modalità “a sportello”, è concesso fino ad un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000 euro.

Possono presentare domanda di finanziamento, purché proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni appartenenti al patrimonio culturale rurale in data antecedente al 31.12.2020, i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche e i soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
  • gli enti del terzo settore e altre associazioni,
  • le fondazioni e le cooperative,
  • le imprese in forma individuale o societaria

Con riferimento ai progetti d’ambito, possono presentare domanda di finanziamento, i soggetti su indicati che, coesistendo in un determinato ambito territoriale, elaborano progetti contenenti interventi volti alla tutela di una circoscritta porzione di paesaggio.

Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario.

Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.

Le proposte di intervento potranno riguardare beni situati sull’intero territorio della Regione Lazio.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:

  1. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi, compreso l’acquisto e installazione di impianti tecnici;
  2. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
  3. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, nel limite massimo del 10%;
  4. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
  5. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
  6. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;
  7. spese per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

La domanda di finanziamento, con l’avvenuto adempimento di versamento dell’imposta di bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e completa di tutta la documentazione richiesta deve essere presentata, entro il 20 maggio 2022, utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio.

I soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall’applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda per via telematica, l’Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC della Regione e del soggetto proponente.

Potrà essere presentata una sola domanda di finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente.

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non pervenga completa di tutta la documentazione allegata richiesta.

Le domande di finanziamento, pervenute a partire dalla data di avvio della procedura, saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte della Regione LAZIO, volta a esaminare: la completezza della domanda, le cause di inammissibilità della stessa, ovvero le cause che impediscono di accedere alla successiva fase di valutazione

La struttura regionale competente realizzerà apposita attività di istruttoria formale per la ammissibilità delle domande presentate, esaminandole nel rigoroso ordine temporale di arrivo.

La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande, in ordine temporale di arrivo delle stesse, e in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata dalla Commissione nominata dalla Regione, in cui sarà presente un rappresentante designato dal Ministero, sulla base dei criteri di valutazione riportati nel presente avviso.

A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100, con una soglia minima di qualità pari a 60 punti su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, seguendo l’ordine temporale di arrivo su piattaforma e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base della quota assegnata alla Regione medesima.

La Commissione determinerà l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento, che si formerà progressivamente con l’aggiunta di ciascuna domanda risultata formalmente ammissibile e che abbia conseguito nella valutazione di merito un punteggio di almeno 60 punti su 100, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’elenco delle domande ammesse a finanziamento dalla Regione, con i punteggi di merito e gli importi dei contributi finanziari concessi, sarà approvato con apposito atto dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione LAZIO e da questa trasmessi al Ministero della Cultura entro il termine del 31 maggio 2022.

La pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

Fonte, LazioEuropa

 

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